"IL VOTO DI PREFERENZA E LE LEGGI ELETTORALI IN ITALIA"

29-05-2019 -

Il sistema di voto in Italia, dopo il lungo periodo di stabilità proporzionalistica dal 1946 al 1994 (interrotto solo dal conato della’legge truffa’), è stato caratterizzato, dopo questa data, da un’altrettanto lunga stabilità nella stravaganza (dal famoso ‘mattarellum’, al ‘porcellum’ di Calderoli, etc., etc.).
Tale stravaganza – derivante, a mio avviso, dall’incapacità del legislatore di fare una scelta netta o per il sistema maggioritario o per quello proporzionale e, soprattutto, dai calcoli, più o meno corretti, che i partiti, al momento in maggioranza, facevano per salvaguardare la propria posizione elettorale – ha pure avuto qualche mutazione ‘ridicola’, cioè che farebbe ridere se non fosse pericolosamente incostituzionale, quale quella che impone il voto di preferenza di ‘genere’.
La demonizzazione del voto di preferenza quale strumento di corruzione della libertà di voto a causa di possibili interferenze (da quelle delle scarpe spaiate al voto di scambio, alla minaccia mafiosa), ne aveva decretato la scomparsa; ma così l’elettore è stato privato della facoltà di scegliere il proprio rappresentante tra i numerosi candidati delle liste e si è lasciata questa scelta alla imperscrutabile volontà delle segreterie dei partiti che stabiliscono l’ordine dei candidati nella lista – con l’alternanza di candidati uomini e candidati donne – e quindi la loro elezione, che avviene secondo quest’ordine, proporzionalmente al numero di voti ricevuto dalla lista.
Nelle leggi per l’elezione del Parlamento europeo e dei Consigli comunali e regionali, si è dovuto o voluto mantenere o reintrodurre il voto di preferenza multiplo (fino a 3 preferenze) e si è scelto – sotto la spinta della giusta richiesta delle donne di avere pari dignità e opportunità di accesso alle cariche pubbliche – di introdurre l’obbligo, per l’elettore che volesse esprimere più di un voto di preferenza, di alternare i candidati per ‘genere’.
Ora, una tale norma viola certamente, se non la disposizione costituzionale che garantisce la segretezza del voto poiché non si può risalire all’identità di chi lo ha espresso, quella che invece ne garantisce la libertà e l’uguaglianza. Non si vede infatti perché si debba essere obbligati a scegliere un candidato maschio e uno femmina e non si possa invece scegliere due maschi o due femmine.
Di questo passo, si potrebbe giungere a introdurre l’obbligo di scegliere un cattolico e un protestante; un italiano e un cittadino immigrato; un eterosessuale e un omosessuale, etc., etc..
Ahi serva Italia …!


Fonte: di GIUSEPPE BUTTA'